Stralcio Comunicato Ufficiale n. 105/LND del 15.12.2011
Il giorno 14 dicembre del 2011, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Commissione Disciplinare, presieduta dall’AVV. LIVIO PROIETTI e composta dal Sig. MASSIMO D’APOSTOLI, Sig. CARLO CALABRIA, AVV. FRANCESCO ESPOSITO, AVV. FEDERICA CAMPIONI con l’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. MICHELE LUBRANO, ha assunto le deliberazioni che di seguito si riportano ha assunto le deliberazioni che di seguito si riportano:
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ONANO SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 14 DEL 24.11.2011
(GARA: ARLENESE – ONANO SPORT DEL 20.11.2011 – CAMPIONATO III CATEGORIA DI VITERBO)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, osserva:
la Società ONANO SPORT deducendo che le proteste e i vari tentativi di invasione di campo da parte della tifoseria avversaria avrebbero indotto l’arbitro a sospendere l’incontro, chiede che la relativa responsabilità sia ascritta alla Società ARLENESE con la conseguente sanzione a suo carico della perdita della gara e, in alternativa, l’omologazione del risultato sul campo, supportata – quest’ultima – da un poco chiaro comportamento dell’arbitro all’atto della decisione circa la fine dell’incontro.
La ricorrente chiede anche la revoca dell’ammenda, ingiustificata in relazione alla condotta dei propri sostenitori, dall’esame degli atti ufficiali fonte primaria di prova (art. 35 C.G.S.), si rileva che il Direttore di gara, a seguito di un tafferuglio sulle tribune tra sostenitori delle due squadre, con parole e vie di fatto, decideva di porre fine anticipata all’incontro, non ritenendo tutelata la propria incolumità e quella dei calciatori in campo.
A parere di questo Organo di giustizia sportiva, nella fattispecie, non appare essersi concretizzato uno stato di pericolo tale da giustificare la sospensione dell’incontro, talchè va considerata corretta la decisione del primo giudice di gara ripetere la gara stessa.
E’ pienamente congrua l’ammenda comminata, tenuto conto delle intemperanze dei sostenitori della reclamante.
Tanto premesso, vista l’incongruità delle doglianze della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ONANO SPORT e quindi di confermare tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
Il Giudice Sportivo avv. Giampaolo Pinto, con la collaborazione del Sostituto Giudice Sportivo avv. Simone Rotellini e l’assistenza del rappresentante Cav. A.B. Umberto Aspromonte dell’A.I.A., nella seduta del 13.12.2011 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
Gare del 10 Dicembre 2011
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
ammende
€ 50,00 CASTEL SANT ELIA
Poichè i propri sostenitori, durante l'intervallo della gara, insultavano l'arbitro. Detta condotta veniva reiterata nel corso della seconda frazione di gioco, al momento dell'espulsione di un giocatore della squadra di casa.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 30/03/2012
GASBARRI GIOVANNI (AMATORI C.MONTEROMANO)
Poichè al 40° del secondo tempo aggrediva il massaggiatore della squadra ospite, spingendolo e minacciandolo. Alla notifica del provvedimento di espulsione aggrediva anche l'arbitro mettendogli una mano in viso e facendolo indietreggiare. Al contempo lo offendeva e minacciava. Usciva dal terreno di gioco solo grazie all'intervento dei componenti della propria panchina.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
squalifica per quattro gare effettive
DIAMANTI DANILO (CIVITA CASTELLANA)
Poichè proferiva frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento di espulsione si allontanava dal terreno di gioco solo grazie all'intervento dei propri compagni. Nel rientrare negli spogliatoio sferrava diversi calci alla rete di recinzione.
DE ANGELIS MATTEO (GROTTE S.STEFANO)
Poichè dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si scagliava contro l'arbitro, ma invano, grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Da fuori il terreno di gioco proferiva continuamente frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.
PERAZZINO MARCO (LUBRIANESE)
Poichè al fischio finale si avvicinava vivacemente all'arbitro offendendolo ripetutamente. Al contempo, con fare provocatorio, si poneva davanti al direttore di gara impedendogli di raggiungere lo spogliatoio, circostanza che si verificava di lì a poco.
squalifica per due gare effettive
MEOLA STEFANO (ACCORDIA)
PATANIA NAZARENO (AMATORI C.MONTEROMANO)
squalifica per una gara effettiva
MARTUCCI LUCA (ACCORDIA)
DONZELLI DANIELE (CASTEL SANT ELIA)
ANDREOLI MASSIMO (POLISPORTIVA CI.C.R.A.M.)
SHABA PULLUMB (SANTA MARIA ASSUNTA 2011)
Non espulsi dal campo
squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)
LUPINO CLAUDIO (BOLSENA A.S.D.) PERAZZINO MARCO (LUBRIANESE)
ammonizione con diffida (iii infr)
BRISCIA MANOLO (BOLSENA A.S.D.) MORONI SIMONE (BOLSENA A.S.D.)
FINESI CLAUDIO (CIVITA CASTELLANA) SCIARRINI MARCO (CIVITA CASTELLANA)
CALABRESI ROBERTO (LUBRIANESE) PERAZZINO MAURIZIO PIERO (LUBRIANESE)
DOTTORI SILVIO (ORATORIO GRANDORI CALCIO) ROTELLI FABRIZIO (POLISPORTIVA CI.C.R.A.M.)
Gare dell’11 Dicembre 2011
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di massaggiatori
Squalifica fino al 23/12/2011
CANEPINA LUCA (ORATORIO MADONNA DELFIORE)
Poichè, al termine della gara, si avvicinava all'arbitro e gli proferiva frasi irriguardose.
A carico di allenatori
Squalifica per una gara effettiva
COLONNELLI ANDREA (ORATORIO MADONNA DELFIORE)
Poichè entrava sul terreno di gioco, non autorizzato, per protestare contro una decisione del direttore di gara.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
squalifica per due gare effettive
PAGGETTI LORENZO (ORATORIO MADONNA DELFIORE)
squalifica per una gara effettiva
TIZIANO ERMINIO (ATLETICO TARQUINIA)
EREMITA RUSCICA PAOLO (REAL VITORCHIANO 1971)
Non espulsi dal campo
squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)
GRIMALDI EMANUELE (ATLETICO TARQUINIA) ZACCHEI ANGELO (ATLETICO TARQUINIA)
ammonizione con diffida (vii infr)
FOSCI EMANUELE (SIPICCIANO)
ammonizione con diffida (iii infr)
MAGRINI ANDREA (DOC GALLESE) CANEPINA ANDREA (ORATORIO MADONNA DELFIORE)